PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO:

 

E’ possibile chiedere le pubblicazioni per matrimonio solo se almeno uno dei nubendi è residente nel Comune di Adrara San Rocco. 

I documenti richiesti sono:

  • Documento di identità dei due nubendi (carta d’identità o passaporto);
  • Codice fiscale dei nubendi;
  • Richiesta del Parroco di Adrara S.R. o del Ministro di Culto per i matrimoni con il rito concordatario o acattolico.

I nubendi devono presentarsi, PREVIO APPUNTAMENTO, allo sportello dei Servizi Demografici.

 

Casi particolari:

  • I minorenni che abbiano compiuto i 16 anni possono chiedere le pubblicazioni di matrimonio solo dopo aver ottenuto dal TRIBUNALE DEI MINORENNI il decreto previsto dall’art. 84 del Codice Civile.
  • Le vedove e le divorziate non possono contrarre matrimonio prima di 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Il Tribunale con Decreto può autorizzare (prima dei 300 giorni) il matrimonio quando sia escluso lo stato di gravidanza. In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione dell’art. 3 Legge 898/1970.
  • I cittadini stranieridevono presentare il nulla osta rilasciato dall’autorità competente (Ambasciata o Consolato del proprio paese presente in Italia) dal quale deve risultare che in base alle leggi del proprio Stato nulla osta al matrimonio, e che quindi il matrimonio celebrato in Italia è riconosciuto dal Paese straniero.  Tale dichiarazione dovrà contenere tutte le generalità del cittadino (nome-cognome-luogo e data di nascita-paternità e maternità-cittadinanza-stato civile e residenza). Se nella suddetta dichiarazione non è precisato il luogo o la data di nascita o la paternità o la maternità, devono altresì presentare l’atto di nascita. I documenti presentati devono essere legalizzati presso l’autorità competente (Prefettura). (Se la certificazione viene emessa dal Comune straniero, la legalizzazione e la traduzione dovranno essere effettuate dal Consolato o Ambasciata italiana presenti sul territorio straniero.)

 

I certificati relativi alle pubblicazioni sono richiesti d’ufficio ai sensi dell’art. 18 della Legge 7.8.1990 n. 241: pertanto la richiesta di pubblicazione da parte dei nubendi DEVE essere presentata anzitempo, per consentire all’ufficio l’acquisizione della documentazione necessaria, ma comunque non prima di 6 mesi dalla data del matrimonio.


La pubblicazione viene effettuata per otto giorni consecutivi e il matrimonio non può essere celebrato prima del 4° giorno successivo agli 8 giorni. 


Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

E’ opportuno che i nubendi, per questioni inerenti la competenza di trascrizione dell’atto di matrimonio, NON TRASFERISCANO LA RESIDENZA nel periodo che intercorre dalla data delle pubblicazioni alla data del matrimonio.